Ordinanza n.522 del 06/04/2020 di Regione Lombardia. Attività di manutenzione del verde. Osservazioni di Assofloro.
A seguito dell’Ordinanza n.522 del 06/04/2020 di Regione Lombardia che al punto 6 dell’art.1 riporta che: “le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree”, la Presidenza di ASSOFLORO, sentito pareri di natura giuridica e degli organi di controllo, ha inviato ai propri soci – in data 07/04/2020, dei chiarimenti per evitare di incorrere in problematiche di natura sanzionatoria.
Le osservazioni, riportate di seguito, sono state successivamente riprese anche da altre organizzazioni.
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Milano, 7 Aprile 2020
Oggetto: Ordinanza n.522 del 06/04/2020 di Regione Lombardia. Attività di manutenzione del verde
A tutela delle imprese del settore, indipendentemente dalla loro natura, artigiana o agricola, per evitare di incorrere in problematiche di natura sanzionatoria, riteniamo necessario sottolineare quanto segue.
Premesso che:
-Ad oggi, 7 Aprile 2020, permane che il codice ATECO 81.30 (cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi, giardini e aiuole) non è inserito nell’Allegato 1 del DPCM del 1 Aprile 2020, che riprende ed aggiorna il DPCM del 22 Marzo 2020 e il DM del 25 Marzo 2020.
-Il DPCM del 22 Marzo 2020, alla lettera e, comma 1, stabilisce che, oltre a quelle indicate nell’allegato 1, sono sempre consentite le attività funzionali a garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali sulla base di quanto disposto dalla legge 12/06/1990 n. 146.
-L’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9,11, 22 Marzo e 1 Aprile, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e del 28 Marzo 2020 di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla data odierna, sono prorogate fino al 13 aprile 2020.
Specifichiamo che:
-l’Ordinanza n.522 del 06/04/2020 di Regione Lombardia, al punto 6 dell’art.1 riporta che: “le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree”.
A nostra tutela risulta necessario fare esplicitare al Committente che la richiesta di intervento è urgente e indifferibile, per la prevenzione di danni e per la messa in sicurezza delle stesse aree, indicando in modo dettagliato gli interventi urgenti ed indifferibili e le motivazioni per cui l’azienda è chiamata ad operare.
Nella stessa richiesta è il Committente che dovrà indicare le condizioni di messa in sicurezza dell’area a tutela degli operatori e degli eventuali soggetti terzi. Tale richiesta potrà essere allegata all’Autodichiarazione ai sensi degli Art. 46 e 47 del DPR n.445/2000, a supporto dello spostamento per comprovate esigenze lavorative.
Oltremodo l’azienda dovrà aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 (D.Lgs. n. 81/2008) e adottare i dpi e le procedure indicate nel “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto lo scorso 14 marzo dal Governo.
L’interpretazione di quali possano essere gli interventi finalizzati alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza di aree verdi può essere soggettiva ma lo stesso potrebbe essere da parte dell’Organo di controllo, il quale potrebbe contestare quanto si sta eseguendo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni interventi finalizzati alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza di aree verdi:
- irrigazione di emergenza e apertura impianti, in quanto prevengono il danno da moria;
- abbattimenti straordinari in caso di pericolosità;
- interventi e trattamenti fitosanitari di qualsiasi genere o in ottemperanza ai decreti di lotta obbligatoria (es. Processionaria del Pino, ecc..).
Si ritiene che il taglio prato, la potatura delle siepi, le piantagioni di piante e cespugli, ecc…siano interventi non di prima necessità, neppure di messa in sicurezza, che non prevengono danni, motivo per il quale sono procrastinabili in funzione delle necessità di garantire la salute dei nostri operatori, delle nostre famiglie e della collettività.
ASSOFLORO
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